Lo Statuto

Art. 1  
Viene ricostituita nella Città e Diocesi di Mantova la “Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo in Mantova” con sede presso la Basilica Concattedrale di S. Andrea. La Compagnia aderisce alla Consulta Diocesana della Aggregazioni Laicali e alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia eretta dalla Confraternita Episcopale Italiana.
Art. 2
La Compagnia ha le seguenti finalità:
A) Diffondere la venerazione del Preziosissimo Sangue organizzando in suo onore celebrazioni religiose, in sintonia con l’Autorità ecclesiastica (Vescovo, Parroco di S. Andrea e Assistente spirituale della Compagnia) e periodiche preghiere in Basilica, in particolare al cospetto della Reliquia in Cripta.
B) Partecipare a tutte le occasioni in cui la Reliquia mantovana del Preziosissimo Sangue venga esposta, in particolare nella Processione cittadina del Venerdì Santo; presenziare e all’occorrenza prestare il proprio servizio alle celebrazioni solenni presiedute dal Vescovo.
C) Favorire la formazione spirituale dei componenti la Compagnia e la conoscenza storica e teologica del Preziosissimo Sangue attraverso conferenze, dibattiti, pubblicazioni, ecc...
D) Curare e valorizzare il luogo ove è custodito il Preziosissimo Sangue di Cristo nonché assistere il Parroco della Basilica di Sant’Andrea ogni qualvolta ne abbia bisogno, in particolare nelle occasioni nelle quali venga interessata la reliquia.
Art. 3
La Compagnia può assumere iniziative autonome, ma è tenuta ad agire sempre in comunione di intenti con la Diocesi di Mantova e il suo Vescovo che ha il diritto di nominare un sacerdote come Assistente spirituale della Compagnia.
Art. 4
I componenti la Compagnia hanno i seguenti obblighi morali:
A) Attuare una formazione spirituale permanente; accostarsi con frequenza ai sacramenti e compiere esercizi di preghiera personale, oltre a quelli di carattere comunitario.
B) Effettuare opere di misericordia sia corporali che spirituali verso tutte le persone, specialmente verso i confratelli e le consorelle.
C) Visitare i confratelli e le consorelle infermi o sofferenti nello spirito della carità cristiana aiutandoli spiritualmente o, se potranno, anche materialmente.
D) Partecipare al rito esequiale dei confratelli e delle consorelle defunti.
Art. 5
La “Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo di Mantova” è retta da due organi statutari:
I) l’Assemblea
II) il Consiglio Direttivo formato dal Presidente, chiamato anche Priore, dal Vice-Presidente, chiamato anche Vice-Priore, e da 13 membri, che rimarranno in carica per un triennio.
Art. 6
L’Assemblea della Compagnia è formata dagli aderenti in regola con il pagamento della quota annuale, di cui all’art. 11. Verrà convocata dal Priore in via ordinaria almeno una volta all’anno. Il Priore è tenuto a convocarla altresì, entro il termine di trenta giorni, quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Essa ha funzioni di sostegno e di vigilanza circa l’operato del Consiglio Direttivo. Le proposte di modifica statutaria o di particolare rilevanza per la vita della Compagnia, indicate da un decimo dei propri membri o dal Consiglio Direttivo devono essere deliberate dall’Assemblea a maggioranza assoluta e approvate dal Vescovo.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo della “Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo in Mantova” ha potere decisionale su ogni questione inerente al funzionamento della Compagnia stessa. È convocato dal Presidente-Priore della Compagnia almeno quattro volte all’anno o su richiesta di almeno quattro consiglieri.
Art. 8
Il Priore, il Vice-Priore e il Consiglio Direttivo saranno eletti secondo le procedure stabilite nel Regolamento. Il Priore, il Vice-Priore e i membri del Consiglio Direttivo si dimettono nel caso di candidatura o di elezione a cariche istituzionali, amministrative e politiche. È incompatibile con l’incarico di membro del Consiglio Direttivo della Compagnia il far parte di consigli comunali, provinciali e regionali, come anche di consigli di amministrazione di enti, società e aziende pubbliche in toto o in parte.
Art. 9
Il mandato del Priore è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In questo caso, al termine del sessennio, non può essere rieletto nemmeno come consigliere. Il mandato del Vice-Priore è rinnovabile per una sola volta. In questo caso, al termine del sessennio, non può essere rieletto come Vice-Priore, ma può assumere il ruolo di Priore o di consigliere.
Art. 10
Coloro che desiderano far parte della Compagnia del Preziosissimo Sangue debbono presentare domanda scritta al Presidente-Priore, che la sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo, dandone nel contempo informazione all’Ordinario Diocesano. Si decade dalla Compagnia per proprie dimissioni presentate al Presidente-Priore e accettate dal Consiglio Direttivo o per indegnità, valutata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, sentito l’Ordinario Diocesano.
Art. 11
I componenti la Compagnia sono tenuti a versare la quota annuale di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La cifra raccolta è amministrata da un membro del Consiglio Direttivo, che svolge compiti di amministratore della Compagnia.
Art. 12
I Componenti la Compagnia potranno godere della grazia dell’indulgenza, che l’Autorità ecclesiastica vorrà stabilire secondo le norme della Chiesa.
Norma transitoria e finale
La Compagnia nasce per iniziativa di un gruppo di persone, che ne risultano i fondatori. I fondatori sceglieranno – a norma del Regolamento – al proprio interno 15 componenti che costituiranno il gruppo, guidato da un Presidente-Priore con l’assistenza di un Vice-Priore, con il compito di dirigere e di promuovere la Compagnia per un biennio. Terminato il biennio, l’Assemblea della Compagnia sceglierà i 15 componenti che formeranno il Consiglio Direttivo. Fermo restando quanto disposto nel presente Statuto per la conduzione ordinaria della Compagnia, lo scopo primario del gruppo dirigente del primo biennio è quello di favorire una aggregazione, la più vasta possibile di cittadini, che accolga i principi e gli scopi propugnati nel presente Statuto e che formi alla scadenza l’Assemblea ordinaria della Compagnia stessa. Terminata la suddetta fase, il presente articolo decade automaticamente.